Bonus facciate: chi può farne richiesta
Dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il bonus facciate ma solo per gli edifici ubicati nei centri storici (zona A) o nelle zone totalmente o parzialmente edificate (zona B). La detrazione è pari al 90% delle spese documentate sostenute per interventi su rifacimento di facciate, balconi e ornamenti e fregi.
Ambito di applicazione
La detraibilità delle spese riguarda il rifacimento di facciate o anche di sola pitturazione o pulizia, sono concessi solo interventi su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Inoltre, come già detto in precedenza il bonus sarà usufruibile solo per gli edifici che si trovano nella zona A o nella zona B.
Efficienza energetica
Ci sono dei limiti nel caso in cui il rifacimento della facciata, di pulizia o di tinteggio comportino anche un risparmio energetico. Nel caso specifico se gli interventi di coperture termiche supera il 10% della superficie dell’edificio, dovranno soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010. Nel caso in cui fosse così, si dovrà procedere con la trasmissione per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.
Caratteristiche bonus
Come detto in precedenza, la detrazione è pari al 90% dei costi sostenuti e non è previsto nessun limite di spesa. La detrazione sarà suddivisa in 10 quote annuali che partiranno dall’anno stesso dei lavori fino al completo estinguimento della somma.
Ambito soggettivo e obblighi
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili che ne sostengono le relative spese di rifacimento.
Inoltre sono interessati i seguenti soggetti, purché sostengano le spese e abbiano le fatture e bonifici a loro intestati:
- Il familiare che convive con il proprietario dell’immobile come un coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- Un membro dell’unione civile;
- Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile e né titolare di un contratto di comodato.
Come detto in precedenza, il pagamento delle spese detraibili dovrà essere disposto tramite bonifico bancario nel quale risulti:
- La causale del versamento;
- Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- Il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto al quale sarà intestato il bonifico.
Sulla base di quanto prescritto al comma 1, i soggetti richiedenti il bonus dovranno:
- Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile;
- Comunicare preventivamente all’azienda sanitaria locale, tramite raccomandata, la data ed inizio dei lavori;
- Conservare ed esibire fatture o ricevute fiscali che provano le effettive spese sostenute ed i bonifici bancari mediante i quali sono state effettuate.