Contributo a fondo perduto
Fino al 13 Agosto 2020, è possibile presentare le domande per accedere al Contributo a Fondo Perduto previsto dal Decreto Rilancio destinato a professionisti e imprese.
Il Decreto Rilancio prevede un contributo a fondo perduto per imprenditori, lavoratori autonomi e percettori di redditi agrari. L’importo erogabile è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Spetterà all’Agenzia delle Entrate procedere all’accredito della somma dovuta, qualora non sussistano controindicazioni, direttamente in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Ma il contributo non spetterà a tutti, è infatti previsto un elenco dei soggetti esclusi tra i quali sono compresi coloro che svolgono funzioni statali e chi ha beneficiato dell’indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020.
Sono esclusi dal beneficio le seguenti categorie di soggetti:
– contribuenti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza;
– enti pubblici che esercitano funzioni statali ovvero attività previdenziali, assistenziali e sanitarie ove costituiti esclusivamente a tali fini;
– le aziende sanitarie locali;
– enti privati di previdenza obbligatoria che esercitano attività previdenziali e assistenziali;
– gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162 bis TUIR);
– professionisti e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi ai quali è stata riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro (art. 27 D.L n. 18/2020);
– i lavoratori dello spettacolo ai quali è stata riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro (art. 38 D.L. n. 18/2020);
– i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, direttamente o a mezzo intermediario delegato autocertificando la sussistenza dei requisiti entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con apposito provvedimento, da emanare, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale saranno determinate le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione.