Credito d’Imposta R&S: i chiarimenti del MISE
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto chiarire che il revisore contabile è tenuto solo a certificare i costi sostenuti dalle imprese per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Ma, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, non è responsabile delle valutazioni tecniche sull’attività svolta.
Dal periodo d’imposta 2018, e per effetto della legge di Bilancio 2019, le imprese sono tenute a produrre una specifica relazione tecnica che illustra le finalità, i contenu ti e i risultati delle attività effettuate. Il certificatore necessario alle imprese per accedere al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo non ha alcun obbligo di effettuare valutazioni tecniche sull’attività svolta.
Il soggetto incaricato della revisione non deve fornire valutazioni tecniche sull’attività di ricerca e sviluppo svolte
dall’impresa. Nello specifico, in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta.
Le imprese che beneficiano del credito d’imposta a partire dalle attività di R&S svolte nel corso del 2018 hanno l’obbligo di presentare una relazione tecnica che esponga le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta. La relazione tecnica, elaborata dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo, deve contenere le specifiche di progetti e sotto-progetti in corso di realizzazione. Oltre alla relazione tecnica e alla certificazione contabile, le imprese devono produrre e conservare, per le spese relative al personale, i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività agevolabili, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, con possibilità di firma digitale.