Spese di sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro
Con la circolare n. 20 del 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
L’art. 120 ha introdotto un credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per un’ampia platea di soggetti, in ragione delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus. Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
L’ammontare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.
Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, la circolare specifica come il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa.
Quanto agli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui sono ricompresi:
-quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
-gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
Invece, gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
Il decreto Rilancio all’articolo 125 prevede l’assegnazione di un credito d’imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia.
Per il calcolo della spesa agevolabile, in questo caso, l’ammontare della spesa può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in questa sanificazione per le ore impiegate, opportunamente documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda. Possono essere aggiunte, nell’ambito del credito, anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.
Il credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Il limite massimo è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili, per cui il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.