Cuneo fiscale e bonus Renzi
Il decreto Rilancio prevede che il bonus Renzi di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai dipendenti sono riconosciuti anche se il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Dal prossimo mese di Luglio la busta paga di moltissimi lavoratori dipendenti sarà più pesante grazie agli interventi sul cuneo fiscale con l’aumento a 100 euro dell’importo mensile del “bonus Renzi”, che subirà una radicale trasformazione ed assumerà la nuova denominazione di “Trattamento integrativo della retribuzione”. La novità di gran lunga più rilevante riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari grazie all’aumento del limite di reddito (40.000 euro) che permetterà l’accesso al nuovo bonus fiscale.
Se è facile prevedere le modalità operative di gestione del conguaglio di fine anno, recuperando l’importo nelle mensilità del periodo d’imposta successivo, non è altrettanto immediata la soluzione in occasione del conguaglio di fine rapporto, che per prassi prevede la liquidazione di tutte le spettanze di fine rapporto e la relativa tassazione in una sola mensilità.
Il “trattamento integrativo della retribuzione” è stato istituito come misura permanente: nel testo di legge non compare alcuna data di fine decorrenza. Al contrario, la “ulteriore detrazione” spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020: essa non è quindi strutturale, ed avrà bisogno di un rifinanziamento nella prossima legge di Bilancio per poter proseguire il proprio cammino a favore dei cosiddetti “redditi medi”.
Il credito di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro saranno comunque riconosciuti per mezzo di un ulteriore accorgimento contabile nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: il calcolo “ordinario” dei due bonus dovrà essere messo a confronto con un secondo algoritmo di calcolo che considera non già l’importo delle indennità di CIG anticipate dall’azienda, ma la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria. Le complicazioni gestionali di questa ipotesi sono chiare: per i soli lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il calcolo dei bonus fiscali non dovrà tenere conto dell’indennità anticipata in busta paga dal datore di lavoro, ma della retribuzione contrattuale “teorica”, portando con sé anche qualche difficoltà di interpretazione.