Antonella Capuano
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Cura Italia, liquidità alle imprese

Premesso che l’epidemia da COVID-19 è stata formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia e ciò consente agli stati membri una maggiore libertà nella erogazione di aiuti di stato al sistema economico, il decreto prevede le seguenti misure di sostegno:

Crediti deteriorati
La Banca d’Italia individua tre sottoinsiemi di crediti deteriorati ovvero:
1. Sofferenze: esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
2. Inadempienze probabili: esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.
3. Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.

Aiuti al sistema bancario per i maggiori rischi sopportati
Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno dedicate alle PMI sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo centrale di Garanzia che interverrà garantendo il 33% sia dei maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato al 17 marzo 2020 per gli affidamenti a revoca ed autoliquidanti che dell’importo dei prestiti e degli altri finanziamenti (mutui, leasing) la cui scadenza è prorogata o sospesa.

Posizioni irregolari
Non sono previsti aiuti per le posizioni morose  alla data di entrata in vigore del provvedimento così come è molto probabile che non saranno incluse le posizioni autoliquidanti che a causa della crisi non dovessero essere saldate dai debitori alle scadenze pattuite. Per quelle è opportuno avvalersi della moratoria bancaria che è operativa e si aggiunge al provvedimento sopra indicato.
A differenza della moratoria però la norma disciplinata dall’art. 56 non prevede come presupposto una situazione di crisi, seppur reversibile aziendale, ma semplicemente una temporanea temporanea carenza di liquidità.

Consigli per le imprese
E’ quindi opportuno che le imprese prestino particolare attenzione al contenuto della comunicazione che invieranno alle banche per evitare che la loro posizione possa subire un maggior downgrade del rating, con effetti negativi che si potrebbero vedere dopo il 30 settembre 2020 allorché, a fronte di una auspicata ripresa post crisi Covid -19, sia necessario un sostegno finanziario aggiuntivo da parte del sistema bancario.

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