Decreto Agosto, tutte le novità
Lo scorso 15 agosto è entrato in vigore il D.L. 104/2020, meglio noto come “Decreto Agosto”.
Vediamo in sintesi quali sono le principali novità:
Fondo per la filiera della ristorazione | Contributi a fondo perduto alle imprese della ristorazione con somministrazione, mense e catering continuativo su base contrattuale.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Indipendentemente dalla riduzione del fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. |
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici | Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri. |
Superbonus 110% | Le delibere dell’assemblea del condominio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio. |
Proroga moratoria per le Pmi | a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;
b) per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021. |
Credito d’imposta locazioni | Il credito d’imposta per i canoni di locazione è esteso anche al mese di giugno.
Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d’imposta è previsto anche per il mese di luglio. |
Abolizione seconda rata Imu | A seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Agosto, non è dovuta la seconda rata Imu relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si ricorda che le fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato dell’esclusione del pagamento dell’acconto Imu. Con riferimento, invece, agli immobili di cui alla lettera d), il Decreto Agosto prevede la non debenza dell’Imu anche per gli anni 2021 e 2022. |
Credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive | Si riconosce nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. |
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd | credito d’imposta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti
Il credito d’imposta è pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati (è infatti previsto un limite massimo di spesa, e, quindi, una ripartizione del credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili). L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Sono escluse dal beneficio in esame le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991. |
Ulteriore rateazione dei versamenti sospesi | I versamenti sospesi in considerazione dell’emergenza sanitaria ad opera degli articoli 126 e 127 D.L. 134/2020 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:
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Proroga secondo acconto Isa | Il Decreto Agosto proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. |
Proroga riscossione coattiva | Il Decreto Agosto ha differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020.
Pertanto:
Resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio. |
Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 | Il Decreto Agosto prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può avere:
La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. |