Decreto Liquidità: costi, condizioni e limiti dei prestiti bancari alle imprese
Arrivano in tempi record dall’Associazione bancaria italiana le indicazioni utili, per i finanziamenti alle imprese secondo il decreto di Liquidità. La nuova circolare ABI riporta i punti cardini di questa legge e tutte le condizioni che ne derivano. Essa inoltre ha diffuso quelle che sono le varie disposizioni volute dal Governo per un sostegno economico alle imprese in difficoltà.
La circolare punta a dare in breve tempo quelli che sono i punti da applicare, richiamando ad una massima attenzione. Essa traduce questo decreto in definizioni puntuali per gli istituti di credito, descrivendo le caratteristiche e i soggetti che beneficeranno di questa garanzia pubblica.
In ultimo mette in chiaro le modalità di contrattualizzazione dei prestiti, per una gestione efficiente delle richieste.
Il supporto si divide in due categorie: le garanzie concesse da SACE e le garanzie concesse dal Fondo. Le prime rappresentano la prima fonte di garanzie, mentre le seconde introducono le novità al Fondo PMI
La SACE Spa, concede garanzie in favore di tutte le istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, per finanziamenti alle imprese.
La garanzia è irrevocabile e copre nuovi finanziamenti fino all’importo massimo garantito.
La percentuale massima di garanzia segue i parametri delle imprese: 90% dell’importo per imprese con meno di 5.000 dipendenti e avente fatturato fino a 1,5 miliardi di euro- 80%dell’importo per imprese con valore di fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più i 5000 dipendenti- 70 % per imprese con fatturato che supera i 5 miliardi
La procedura per il rilascio di tale garanzia è molto semplice se le imprese hanno meno di 5000 dipendenti ed un fatturato inferiore ai 1,5 miliardi di euro.
Tutte le imprese possono beneficiare di tale garanzia.
Le imprese che nel 2019 sono state classificate come imprese in difficoltà non possono beneficiare della garanzia SACE.
Le garanzie della SACE coprono i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020 con una durata massima di 6 anni. Il finanziamento non può superare tali importi: 25% del fatturato 2019, il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019
CONDIZIONI
il finanziamento deve essere usato per coprire i costi del personale, investimenti o capitale circolate.
I beneficiari di questa garanzia dovranno impegnarsi a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Tale finanziamento non può essere utilizzato come sostituzione dei finanziamenti antecedenti.
COSTI DELLA GARANZIA E DEL FINANZIAMENTO
Il decreto Liquidità definisce i costi ella garanzia prestata da SACE e fornisce criteri stabili di calcolo per i costi relativi ai finanziamenti.
Per quanto riguarda i costi bancari, le commissioni devono mantenersi solo al mero recupero dei soldi.
Le commissioni che fanno riferimento alla SACE, fanno riferimento alle dimensioni delle imprese. Le garanzie a copertura dei finanziamenti alle PMI avranno i seguenti costi:
– 0,25% dell’importo garantito durante il primo anno;
– 0,50% durante il secondo e terzo anno;
– 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;
Le garanzie a copertura dei finanziamenti a imprese di dimensioni superiori avranno invece costi più elevati:
– 0,50% dell’importo garantito durante il primo anno;
– 1% durante il secondo e terzo anno;
– 2% durante il quarto, quinto e sesto anno;
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI
Il decreto prevede un forte potenziamento per tale fondo; la percentuale di copertura della garanzia diretta sarà innalzata del 90% dell’importo erogato e l’operatività del fondo sarà estesa a tutte le PMI fino a 499 dipendenti.
Per i costi bancari valgono le regole che impongono una forte riduzione dei costi. Per mitigare gli eventuali costi bancari la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni già erogate da non oltre 3 mesi e con data successiva al 31 maggio 2020.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare della garanzia tutte le PMI, purché la predetta classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020. Sono comprese anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale. Restano in ogni caso escluse le imprese che presentano “sofferenze”.
IMPORTI MASSIMI E CONDIZIONI
Il fondo può concedere una garanzia del 90% alle imprese con ricavi non maggiori di 3,2 milioni di euro, tale garanzia può essere cumulata con altra copertura con un residuo del 10 %.
Per fornire pronta liquidità, il decreto rende ammissibili alla garanzia del Fondo, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, la cui attività è stata danneggiata dal COVID-19.
Il rilascio di tale garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione del Fondo.
CONTRATTUALIZZAZIONE DEI PRESTITI
I contratti verranno formalizzati secondo le procedure disposte dal decreto. I contratti saranno perciò efficaci e sarà accertata la volontà del cliente, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, purché questi siano accompagnati da copia di documento d’identità valido. Resta fermo l’obbligo di consegnare al cliente copia cartacea della documentazione alla prima occasione utile di contatto al termine dello stato di emergenza.