Incentivi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto: le novità
È stato pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un decreto contenente le modalità di erogazione degli incentivi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto.
La domanda di accesso a tali contributi può essere presentata da:
- imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- le strutture societarieregolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui sopra, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell’Albo.
Il decreto agevola le iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto.
Non sono, inoltre, concessi aiuti per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Le iniziative devono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.
L’attività formativa deve essere avviata a partire dal 18 marzo 2020 e deve avere termine entro il 31 luglio 2020. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione dell’apposito decreto nella Gazzetta Ufficiale (26 novembre 2019).
Il preventivo della spesa deve essere suddiviso nelle seguenti voci:
- costi della docenza in aula;
- costi dei tutor;
- altri costi per l’erogazione della formazione;
- spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
- materiali e forniture con attinenza al progetto;
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata;
- costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
- spese generali indirette, secondo le modalità del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
Va osservato che le spese complessive riguardanti l’attività didattica per personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.
In ogni caso, per ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20% del totale delle ore di formazione.
Le risorse economiche destinate all’agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto ammontano a 5.000.000 euro.
L’intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall’art. 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014.
Stando a queste disposizioni l’intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili; tuttavia può essere aumentata fino a un’intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:
- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
Per quanto riguarda il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è fissato come segue:
- 15.000 euro per le microimprese (che occupano meno di dieci unità);
- 50.000 euro per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unità);
- 130.000 euro per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità);
- 200.000 euro per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità).
I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese associate al raggruppamento che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 800.000 euro.
Per la determinazione del contributo si terrà altresì conto dei seguenti massimali:
- ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
- compenso della docenza in aula: 120 euro per ogni ora;
- compenso dei tutor: 30 euro per ogni ora;
- servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.
Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo.
Le domande di sostegno devono essere presentate tramite PEC all’indirizzo ram.formazione2019@pec.it entro il 13 dicembre 2019.