Le novità per il lavoro
Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente
La nuova Legge di Bilancio prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35
Si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo sia
riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.
Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti
Il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti prevede una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
– dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
– dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Rientro al lavoro delle madri lavoratrici
Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.
Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli
Viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l’esonero contributivo a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
Sgravi contributivi nel settore dilettantistico
Isitutito un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei
premi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
Sospensione versamenti federazioni sportive
Sospesi i versamenti delle imposte sul reddito, dell’IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
Decontribuzione Sud
Esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:
– al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
– al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Rinnovo dei contratti a tempo determinato
Proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
Proroga CIG Covid
Concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
– il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
– il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.
Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo
I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con
sospensione delle procedure in corso).
Contratto di espansione interprofessionale
Il comma 349 – intervenendo sull’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 – proroga al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti).
ISCRO
I commi 386 a 401 disciplinano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di
reddito di cittadinanza. L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle
Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
Lavoratori fragili
Equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
I lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,
o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Disposizioni in materia pensionistica
Al comma 336 si prevede la proroga di Opzione donna, mentre al comma 339 si confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale.