Liquidità e sospensione versamenti per le imprese
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto per sostenere l’economia duramente provata dal blocco delle attività a seguito dell’epidemia da Coronavirus. Si tratta ancora di disposizioni che devono trovare conferma nel testo del D.L. che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Sostegno finanziario alle imprese
La “potenza di fuoco” messa in campo per favorire la liquidità immediata liquidità immediata delle imprese ammonta a 400 miliardi di euro di cui 200 destinati all’export.
Si tratta di finanziamenti che saranno garantiti dallo Stato, attraverso la SACE S.p.A. (società della Cassa Depositi e Prestiti) e il Fondi di garanzia delle PMI (finanziamenti non superiori a 6 anni e l’impegno da parte dell’impresa di non distribuire dividendi per un anno e di mantenere gli stessi livelli occupazionali).
Misure fiscali
Estensione delle sospensioni dei versamenti di aprile e maggio e altre misure di aiuto alle imprese.
Volendo semplificare, le principali novità sono le seguenti:
– prevista la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL. ugno;
– per chi non rientra nelle nuove sospensioni dovrebbero essere confermate le vecchie sospensioni
– per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
– non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile;
– per il bollo sulle fatture elettroniche se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);
– i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) sono slittati al 20 marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020;
– i DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020;
– sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per i benefici prima casa (trasferimento residenza entro 18 mesi);
– non si applica nessuna sanzione, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest’anno, usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
– per l’assistenza fiscale di quest’anno i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.
– ulteriori modifiche alla disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici;
– al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l’obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche;
– si estendono le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64, D.L. n. 18/2020) includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.