Nuovo contributo a fondo perduto
Il decreto Ristori Bis istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.
I destinatari dell’indennizzo sono i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Tra le attività rientrano:
– 47.19.10 – Grandi magazzini;
– 47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
– 47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
– 47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
– 47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
– 47.81.01 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
– 47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
– 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
– 96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza;
– 96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure;
– 96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing;
– 96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);
– 96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona.
L’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione.
Per coloro che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.