Patent Box e Rientro dei Cervelli
Patent box
Il nuovo Decreto Crescita ammette la possibilità di determinare e dichiarare il reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie in idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
La procedura si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2019 e i soggetti che la adottano sono tenuti ad indicare la variazione in diminuzione del reddito in tre quote annuali di pari imposto nella dichiarazione dei redditi ed IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e nei due successivi.
In caso di rettifica del reddito non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione se si produce la documentazione predisposta che consente il riscontro della correttezza dell’operato del contribuente. Resta ferma la facoltà per tutti i contribuenti di accedere alla procedura.
L’opzione può essere adottata anche dai contribuenti che hanno già attivato la procedura per concludere un accordo con l’Agenzia delle a condizione però che detto accordo non sia stato ancora concluso, previa apposita comunicazione all’Agenzia dell’espressa volontà di rinunciare all’accordo.
Rientro dei cervelli
Il decreto Crescita modifica la disciplina degli impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015) ammettendo la possibilità di beneficiare del regime anche ai soggetti titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente a i titolari di reddito d’impresa, a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020.
Il Decreto introduce maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 anni in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto di unità immobiliari di tipo residenziale in Italia e trasferimento della residenza nel Mezzogiorno).
Inoltre, possono accedere ai benefici fiscali i lavoratori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
Con una modifica all’art. 44, D.L. n. 78/2010 si prevede,per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020, l’incremento da 4 a 6 anni della durata del regime di favore fiscale. Viene prolungata, inoltre, la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).