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Regime forfettario ad accesso limitato

La legge di Bilancio 2020 ha reintrodotto un ulteriore requisito di accesso al regime forfetario. Non potrà accedere al regime per il 2020 chi nel 2019 ha sostenuto spese per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari. Tale requisito era stato eliminato con il passaggio al nuovo regime forfetario.

Parallelamente sono stati abrogati tutti i regimi fiscali agevolati precedentemente istituiti.
In estrema sintesi, il regime forfetario comporta:
– rilevanti semplificazioni ai fini IVA e contabili;
– la possibilità di determinare forfettariamente il reddito da assoggettare ad imposta;
– l’applicazione di un’imposta sostitutiva rispetto a quelle ordinariamente previste.

Con riferimento alle modalità di determinazione del reddito imponibile, e della relativa tassazione dello stesso, il regime prevede:
– la determinazione del reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività determinato in funzione del codice ATECO che individua l’attività esercitata
– la tassazione del reddito imponibile con una imposta unica del 15% sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali comunali regionali e comunali e dell’IRAP.

Non potrà accedere al regime forfettario per il 2020 chi nel 2019 ha sostenuto spese per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi per:
– lavoro accessorio (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003);
– lavoratori dipendenti;
– collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis ) TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi dell’art. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003;
– utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53, comma 2, lettera c, del TUIR);
– somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 TUIR).

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