Flat Tax, Minimi e Forfettari: riforme previste per lavoratori autonomi e imprenditori
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 9 del 16 ottobre 2019 riporta che è stato approvato il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e il disegno di legge recante il Bilancio per il 2020 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
Questi provvedimenti, che vanno a comporre la manovra finanziaria, trovano la loro trasposizione sul piano contabile nel “Documento Programmatico di Bilancio per il 2020” (DPB), all’interno del quale viene spiegato dettagliatamente il progetto di bilancio e vengono esposti gli obiettivi di saldo e le proiezioni delle entrate e delle spese.
Tra le “Misure discrezionali adottate”, appaiono di particolare interesse le previsioni relative ai regimi di imposizione sostitutiva riservati alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, attualmente previsti dall’ordinamento.
Come riferito dal DPB, al fine di rimettere in equilibrio il regime di tassazione, viene abrogata la flat tax al 20% prevista per imprenditori e lavoratori autonomi che abbiano conseguito nell’anno precedente all’esercizio dell’opzione ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro (art. 1, comma 17, l. 145/2018).
D’altra parte, il DPB fa riferimento alla necessità di limitare abusi, pur essendo previste, a riguardo, specifiche disposizioni nella legge istitutiva del regime (art. 1, comma 19, l. 145/2018).
Quindi, la flat tax al 20%, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2020, potrebbe non diventare mai operativa, andandosi a delineare, di conseguenza uno svolgimento simile a quello visto in passato nel caso dell’IRI.
Per quanto riguarda la seconda misura descritta nel DPB, vengono ristudiati i parametri del “regime dei minimi”, indicando chiaramente quelli che potrebbero essere oggetto di integrazione o di modifica nell’assetto normativo attualmente in vigore.
Sul punto, il richiamo al “regime dei minimi” potrebbe non essere preciso, dal momento che tale regime (previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, l. 244/2007) è stato abrogato dall’art. 1, comma 85, lett. c), l. 190/2014.
Tuttavia, risulta abrogato anche il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, DL 98/2011, anche se specifiche disposizioni transitorie siano state previste per i soggetti che avevano prediletto tale regime prima dell’abrogazione.
Quanto al regime forfettario, introdotto dalla l. 190/2014, va rammentato che è questo a costituire il regime “naturale” di imposizione per i contribuenti aventi limitato volume d’affari, in linea con gli obiettivi del “Think Small First” auspicati dalla Commissione UE nello “Small Business Act” del 25 giugno 2008 .
Attendendo le previsioni di dettaglio che saranno ufficializzate nel testo normativo, si riportano di seguito i parametri per l’applicazione del regime di imposizione sostitutiva come elencati nel DPB:
Con riferimento al punto 3, non viene precisata la tipologia di reddito a cui il parametro si rifà. Da una prima lettura, tale parametro potrebbe riferirsi:
(I) Al reddito di lavoro dipendente: stando a tale interpretazione, sarebbero esclusi dal regime i contribuenti che nel precedente periodo d’imposta hanno realizzato redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro;
(II) Al reddito d’impresa/di lavoro autonomo: secondo tale visione, sarebbero esclusi i contribuenti che nel precedente periodo d’imposta hanno realizzato tali tipologie di reddito per un importo superiore a 30.000 euro.
Inoltre, non appare chiaro se i parametri sopra elencati presagiscano l’introduzione di due regimi separati, ossia un “regime dei minimi”, sulla base di quello previsto dal D.L. n. 98/2011, per i soggetti aventi ricavi/compensi sino a 30.000 euro annui ed un “regime forfettario” per i contribuenti aventi ricavi/compensi superiori a 30.000 euro ed entro il limite di 65.000 euro annui.
A fronte di quanto sopra, nelle more della pubblicazione dei testi normativi, si augura che l’intervento di riequilibrio, preso in considerazione nel DPB, sul regime di imposizione sostitutiva tenga adeguatamente conto delle possibili conseguenze “di lungo periodo” per i contribuenti che si sono avvalsi di tale regime o che intendano avvalersene.
Varranno su tutti gli esempi di un contribuente forfettario che ha acquistato un immobile ristrutturato senza richiedere al venditore il trasferimento delle “detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia”, oppure quello di un professionista, titolare di una quota di partecipazione in società di persone, che abbia alienato tale partecipazione al fine di rientrare nel regime forfettario.