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Superbonus 110% e sismabonus cumulabili

Il decreto Rilancio ha previsto due bonus, superbonus e sismabonus, con presupposti completamente diversi, che per tale ragione sono cumulabili, sia pure a determinate condizioni.

Lo conferma anche la circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate: qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni. Ciò a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Si prevede la possibilità di beneficiare della detrazione del 110% con riferimento ai c.d. “interventi trainanti” in grado di determinare il miglioramento della resa energetica dell’edificio. Infatti, è necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche. Si prevede, inoltre, la possibilità di applicare la medesima detrazione del 110% per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici avverso il rischio sismico.

Gli unici interventi trainati dal sismabonus sono l’impianto fotovoltaico e i sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. In tale ultimo caso, cioè al sismabonus, si “aggancia” un numero decisamente inferiore di interventi.

In considerazione della diversità dei due benefici, che operano su un piano completamente diverso, è possibile cumulare gli stessi. In particolare, viene precisato che, qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al superbonus come, ad esempio, il cappotto termico, sia interventi di ristrutturazione edilizia per i quali spetta una detrazione del 50%, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni.

Ferma restando la necessità di contabilizzare separatamente le spese, sarà possibile fruire della detrazione del 110% sia per gli interventi di isolamento termico, sia per le spese sostenute con riferimento al consolidamento statico di pilastri, solai e ogni altra parte strutturale. Trattandosi di oneri diversi, la detrazione del 110% potrà così essere applicata su
ogni tipologia di costo.

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