Superbonus al 110%
Sono stati approvati alcuni emendamenti che, da un lato, allargano notevolmente la platea dei soggetti interessati e dall’altro rivedono in più punti la disciplina originaria che di fatto è ancora inapplicabile mancando ancora i provvedimenti attuativi.
La maggiore novità è l’estensione del superbonus anche alle seconde case: i cittadini potranno effettuare lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico su due unità immobiliari.
La detrazione del 110% si applica:
a) per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda si fa riferimento non solo all’edificio ma anche alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi
autonomi dall’esterno.
b) per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti,
c) per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore il superbonus è applicabile non solo sugli edifici unifamiliari ma anche sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno; inoltre la detrazione spetta anche per gli impianti a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.
Per quanto riguarda gli interventi per il sismabonus (comma 3), il bonus viene esteso anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. Agevolazione estesa, accanto a quelli già indicati dalla norma, anche alle Onlus, alle Organizzazione di Volontariato, alle Associazioni di Promozione Sociale.
In base all’emendamento approvato, le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni sull’efficientamento energetico per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni effettuate sulle parti comuni dell’edificio.