Transizione ecologica, credito d’imposta
La Legge di Bilancio 2020, riformando la disciplina del credito d’imposta R&S, ne ha ampliato l’ambito applicativo all’attività di IT, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica per la quale è previsto un bonus fiscale pari al 10% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro di spesa.
Le attività di IT destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica beneficiano di una maggiorazione del credito d’imposta al 10%, nel rispetto dello stesso limite massimo di 1,5 milioni di euro, eventualmente ragguagliato alla durata del periodo d’imposta se diversa dai dodici mesi. Tutte le imprese residenti nel territorio italiano o che abbiano una stabile organizzazione in Italia, escluse tutte le imprese in liquidazione o con procedure fallimentari in corso, possono beneficiare del bonus.
Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020.
Sono agevolabili le seguenti tipologie di spese
a) Personale: spese intra-muros del personale, indipendentemente dalla forma contrattuale, direttamente impiegati nelle attività di IT svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego.
b) Spese per beni materiali mobili e software: comprende le spese intra-muros per beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di IT anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
c) Contratti di ricerca extra-muros: comprende le spese extra-muros per contratti stipulati con soggetti terzi all’impresa: i contratti stipulati infragruppo. Il soggetto commissionario dell’attività, sia esso indipendente o appartenente al medesimo gruppo, deve essere fiscalmente residente o localizzato in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996 con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
d) Servizi di consulenza ed equivalenti che prevedono il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile Irap. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese beneficiarie dovranno comunicare al Ministero dello sviluppo economico (esclusivamente a titolo informativo) le informazioni relative alle agevolazioni, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto.