Versamenti sospesi
Affinché possa essere applicata la sospensione dei versamenti prevista dal decreto Liquidità, bisogna valutare l’effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di Marzo 2020 rispetto a Marzo 2019 e del mese di Aprile 2020 rispetto ad Aprile 20019. Inoltre il decreto permetterà tutte le aziende, per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza Covid-19, di sospendere i versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria a patto che sia dimostrato un calo del fatturato dei mesi di Marzo e Aprile dell’anno precedente.
La sospensione dei versamenti tributari
Ne beneficeranno tutti coloro che hanno avuto una flessione dei ricavi nei mesi di Marzo e Aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Nello specifico i soggetti con ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di Marzo e Aprile 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto. Il calo di fatturato dei mesi di Marzo e Aprile 2020 rispetto all’anno precedente, deve essere almeno del 33%. Per quanto riguarda invece le aziende con ricavi oltre i 50 milioni di euro, la diminuzione del fatturato dei mesi di Marzo e Aprile 2020 rispetto a quelli dell’anno precedente, devono essere diminuiti almeno del 50%.
Queste sospensioni spettano anche a tutti i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019 ed agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti.
IRPEF, IRES e IRAP
Il calcolo degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovrebbe essere conteggiato secondo il metodo tradizionale, qualora i soggetti che ritengono di aver avuto entrate minori rispetto al precedente anno, possono ricorrere al metodo previsionale. Questa scelta può portare alla riduzione o al non pagamento dell’acconto ma di contro si rischia di versare meno di quanto spetta e porterebbe il soggetto incontro all’applicazione di sanzioni. Per questo motivo il decreto Liquidità, per tutti i soggetti che hanno avvertito gli effetti negativi dell’emergenza Covid-19, favorirà la possibilità di calcolare gli acconti secondo il metodo previsionale. Ovvero per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 non si applicheranno sanzioni se le somme versate non saranno inferiori all’80% della somma che risulterebbe dovuta.
Certificazione unica 2020
Sono stati prorogati al 31 Marzo 2020 dal D.L. n.9/2020 i termini per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche 2020. L’art.22 del decreto liquidità rinvia al 30 Aprile 2020 il termine il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono essere trasmesse entro il 31 Ottobre.
Proroga dei certificati in materia di appalti
I certificati in materia di appalti (DURF) che sono stati emessi dall’Agenzia delle Entrate fino al 29 Febbraio 2020, verrà prorogata la validità fino al 30 giugno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Agevolazioni prima casa
La norma sospende nel periodo compreso tra il 23 Febbraio 2020 e il 31 Dicembre 2020 i termini di adempimento del mantenimento del beneficio della prima casa, dovuto all’emergenza Covid-19.
Assistenza fiscale a distanza
È possibile, da parte dei CAF, gestire a distanza il modello 730 del periodo d’imposta 2019 tramite modalità telematiche, posta elettronica o anche nel cloud. Ovviamente a emergenza rientrata ci sarà l’obbligo di regolarizzare il tutto con consegna delle deroghe e della documentazione.
Versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno dovesse essere inferiore ai 250 euro, l’imposta di bolla del primo e secondo trimestre potrà essere versata senza l’applicazione di sanzioni.
Processo tributario
Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all’albo di cui art. 53, D.Lgs. n. 446/1997 devono, secondo la norma, notificare i provvedimenti giudiziari esclusivamente tramite modalità telematica.
Spese di sanificazione
La norma prevede l’applicazione del credito d’imposta per le spese, sostenute del 2020, di sanificazione degli ambienti, degli strumenti di lavoro e degli acquisti di tutti i dispositivi di sicurezza come mascherine ffp2 e ffp3, guanti, mascherine chirurgiche, tute e occhiali protettivi atti a proteggere i lavoratori.