Con la Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del “credito d’imposta formazione 4.0”, in particolare sul termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, sull’ammissibilità della formazione on-line e sul cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.
I due requisiti obbligatori per fruire del credito di imposta sono:
1. la formazione deve essere centrata su materie collegate all’innovazione tecnologica
2. le attività devono essere state concordate e sottoscritte in accordi collettivi aziendali o territoriali, dal 1 gennaio 2018 fino al 31.12 2018, obbligatoriamente depositati in via telematica all’ispettorato nazionale del lavoro entro il 31.12.2018 all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/.
In uno dei quesiti viene chiarito che il deposito è possibile anche se le attività formative sono già state realizzate.
Si chiarisce, inoltre, che è ammissibile la formazione “on line” o “e-learning”, purchè i corsi siano organizzati in modo da garantire il controllo della frequenza, cioè l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative, quindi con modalità interattive e test non programmati.
Per le attività di formazione rivolte a dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo è possibile semplificare gli adempimenti formali e documentali, con la predisposizione di un unico registro e documentazione dell’attività per tutte le partecipate. Ciascuna società deve, però, emettere la certificazione finale obbligatoria attestante la frequenza.
Rispetto alla cumulabilità con altre agevolazioni, il Ministero ha chiarito che si dovrà rispettare la normativa comunicatia vigente sugli aiuti regolamento n. 651/2014: “gli aiuti di Stato con costi ammissibili identificabili (come nel caso del credito d’imposta in questione) possono essere cumulati senza limitazioni con altri aiuti di Stato che riguardino costi ammissibili diversi: in tale situazione, in altri termini, non si pongono problemi di cumulo e l’impresa può sommare i benefici derivanti dall’applicazione dei diversi incentivi senza che le relative misure interferiscano tra di loro.