Credito d’imposta sanificazione: presentazione comunicazione fino al 4/11/2021
Per favorire le misure volte a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, l’art. 32 D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-bis”) riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione. Il limite di spesa massimo riconosciuto è di 60.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
1) Soggetti beneficiari
In particolare, il credito d’imposta può interessare ai seguenti soggetti:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
2) Spese ammissibili
Inoltre, il credito d’imposta spetta per le seguenti spese:
a) sanificazione degli ambienti lavorativi e istituzionali e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) somministrazione di tamponi per Covid-19, a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai suddetti soggetti beneficiari;
c) acquisto di dispositivi per la protezione individuale DPI (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) acquisto di DPI – altri dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
3) Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nella dichiarazione dei redditi 2022;
- in compensazione tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario (provvedimento, da emanare entro il 12 novembre 2021).
Con riferimento all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). Una prossima Risoluzione istituirà l’apposito codice tributo.
4) Come e quando presentare la comunicazione
Come inviare, quindi, la comunicazione? La comunicazione va inviata telematicamente dal 4 ottobre al 4 novembre 2021:
- utilizzando il modello denominato “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” approvato con Provvedimento del 15 luglio scorso;
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate mediante i canali telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline):
- direttamente dal contribuente;
- tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / CAF).
In questo modo, il sistema rilascerà entro 5 giorni una ricevuta della presa in carico o dell’eventuale diniego sulla comunicazione presentata.
La finestra temporale prevista è valida, inoltre, anche per presentare una nuova comunicazione in sostituzione di quella precedente, oppure per presentare la rinuncia integrale del credito d’imposta precedentemente comunicato.